Statuto

FONDAZIONE BROWNSEA – ONLUS

STATUTO

ORIGINE E SCOPI

Art.1

È costituita, promossa da autorità e genitori di esploratori cattolici di Gallarate, la “FONDAZIONE  BROWNSEA – ONLUS” con sede in Gallarate via don Minzoni 3 e sede secondaria in via Burigozzo 11 in Milano.

Art. 2

La Fondazione tende a:

a) richiamare l’attenzione sui problemi giovanili in genere;

b) promuovere, sostenere e diffondere i movimenti giovanili, in particolare il movimento scout;

c) fare conoscere le finalità del movimento scoutistico cattolico ed attuarne il metodo educativo;

d) istituire, con le debite autorizzazioni, centri di ritrovo e di studi giovanili;

e) promuovere, sostenere iniziative di informazioni e formazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, in relazione anche a quanto contemplato dalla legge 9 febbraio 1979 n.38.

Art.3

Suoi scopi sono:

a) la formazione morale ed educativa dei giovani;

b) permettere lo studio dei problemi giovanili e lo scambio di esperienze tra i vari movimenti che tendono alla formazione dei giovani;

c) favorire lo sviluppo del movimento scout;

d) facilitare lo studio della natura e delle tecniche scout;

e) promuovere incontri, nazionali ed internazionali, fra i giovani sotto il profilo sia dell’approfondimento dei problemi giovanili che delle loro concrete attuazioni;

f) fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività scouts;

g) consentire lo svolgimento di attività formative per scouts e per capi quali campeggi, campi scuola, centri e gestire i medesimi;

h) coordinare e potenziare le iniziative che direttamente od indirettamente possono contribuire a far sorgere, aiutare, sostenere movimenti giovanili;

i) promuovere e favorire studi, ricerche, interventi, assistenza in Paesi in via di sviluppo;

l) promuovere – sovvenzionare e gestire programmi di cooperazione, corsi, stages, seminari, campi per la preparazione e la formazione di volontari e cooperanti per i Paesi in Via di sviluppo;

m) curare pubblicazioni, documentazioni ed iniziative di formazione sulla cooperazione ai Paesi in via di sviluppo;

n) promuovere – sovvenzionare e gestire i programmi, l’organizzazione e la partecipazione di volontari e cooperanti in sintonia a quanto previsto dalla legge 38/1979ed eventuali sue modifiche, nonché di congressi, convegni sui problemi della cooperazione dei Paesi in via di sviluppo;

o) perseguire finalità di cooperazione con i Paesi i via di sviluppo per la realizzazione di attività che ne agevolino lo sviluppo economico, sociale e culturale, in ordine alle finalità di cui alla citata legge 38/1979;

p) è escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché attività diverse da quelle previste nel presente statuto e ad esse direttamente connesse;

q) La fondazione persegue l’esclusiva finalità di solidarietà sociale.